Onorevoli Colleghi! - L'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 ha già dimostrato, nelle prime applicazioni pratiche dinanzi alla Giunta per le autorizzazioni di questa Camera, tutta una serie di limiti giuridici con conseguenti difficoltà interpretative e applicative.
      Si ripropone quindi il problema di una corretta disciplina dell'utilizzabilità in un procedimento penale a carico di terzi del contenuto delle intercettazioni telefoniche legittimamente autorizzate, e che vedano come interlocutori anche parlamentari.
      Se infatti è pacifico che nessun membro del Parlamento possa, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, essere sottoposto a intercettazioni in qualsiasi forma di conversazioni o di comunicazioni, non sembrano altrettanto chiari né il limite dell'eventuale utilizzabilità delle intercettazioni a carico di terzi per le quali vi è un provvedimento autorizzativo, né il tipo di intervento che il Parlamento è chiamato ad operare nella fattispecie richiamata.
      Con la presente proposta di legge si vuole sostanzialmente chiarire quale sia il comportamento da tenere nel caso in esame, al fine di rendere certa l'attuazione del principio costituzionale, garantendo al contempo la libertà e la legittimità dell'attività di indagine nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della giurisdizione.
      Si propone a tale fine un meccanismo che prevede la distruzione immediata delle intercettazioni ritenute non utili al processo e l'intervento della Camera di appartenenza in ordine all'autorizzazione a

 

Pag. 2

utilizzare le intercettazioni in tutto o in parte.
      Si è previsto, infine, un sistema di riservatezza attuato mediante la secretazione obbligatoria degli atti e la formazione di un fascicolo separato e riservato per le intercettazioni, che non potrà confluire nel fascicolo processuale se non limitatamente alle intercettazioni la cui utilizzazione sia stata autorizzata dalla Camera di appartenenza del parlamentare.
 

Pag. 3